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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1164

26.4.2024

INDIRIZZO (UE) 2024/1164 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’8 febbraio 2024

che modifica l’indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2015/35) (BCE/2024/5)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 9.2, l’articolo 12.1, l’articolo 14.3, l’articolo 18.2 e l’articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono stabilite nell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1).

(2)

Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l’Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare il valore della garanzia in conseguenza dell’inadempimento di una controparte. Il sistema di controllo dei rischi dell’Eurosistema è sottoposto a periodica revisione al fine di garantire una tutela adeguata. Le modifiche sono giustificate in ragione dell’esigenza di chiarire il trattamento degli scarti di garanzia per i certificati di debito che possono essere eventualmente emessi dalla BCE.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:

1)

all’articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 3:

«3.   Non si applica alcuno scarto di garanzia ai certificati di debito della BCE e ai certificati di debito emessi dalle BCN prima della data di adozione dell’euro nel rispettivo Stato membro la cui moneta è l’euro.»

;

2)

all’articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

gli strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali, gli strumenti di debito emessi dall’Unione europea, e i certificati di debito emessi dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro sono inclusi nella categoria di scarto di garanzia I;»

3)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per l’osservanza del presente indirizzo e le applicano a partire dal 6 maggio 2024. Esse notificano alla Banca centrale europea i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 22 marzo 2024.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 febbraio 2024

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(2)  Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sugli scarti di garanzia applicati nell’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).


ALLEGATO

Nell’allegato dell’indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) la tavola 1 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 1

Categorie di scarto di garanzia per attività negoziabili idonee sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

Strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali

Strumenti di debito emessi dall’Unione europea

Certificati di debito emessi dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro

Strumenti di debito emessi dalle amministrazioni locali e regionali

Strumenti di debito emessi da soggetti (enti creditizi ed enti non creditizi) classificati da parte dell’Eurosistema come agenzie e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Strumenti di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali diverse dall’Unione europea

Obbligazioni garantite legislative

Multi cédulas

Strumenti di debito emessi da società non finanziarie, società del settore delle amministrazioni pubbliche e agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i requisiti quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e agenzie che sono enti creditizi, che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all’allegato XII bis dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Strumenti di debito non garantiti emessi da società finanziarie diverse dagli enti creditizi

Titoli garantiti da attività»


ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2024/1164/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)